IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 44 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/315/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, che modifica la direttiva 79/581/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, e' sostituito dal seguente: "Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari somministrati al pubblico o in locali non aperti al pubblico, ne' a quelli offerti esclusivamente a commercianti, utilizzatori professionali o in grande ne' ai prodotti alimentari forniti in occasione di una prestazione di servizi.".