IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto  l'art.  44  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  88/315/CEE  del
Consiglio  del  7  giugno 1988, che modifica la direttiva 79/581/CEE,
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai  fini
della protezione dei consumatori;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro  e  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
   1.  Il  comma  4  dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, e' sostituito dal seguente:
   "Il  presente  decreto  non  si  applica  ai  prodotti  alimentari
somministrati  al  pubblico o in locali non aperti al pubblico, ne' a
quelli   offerti   esclusivamente   a   commercianti,    utilizzatori
professionali  o  in  grande  ne'  ai  prodotti alimentari forniti in
occasione di una prestazione di servizi.".